La notifica degli atti giudiziari (CIVILE-TRIBUTARIO-BANCARIO) viene disciplinata dal Codice di Procedura Civile dall’art. 136 all’art. 152.
La notifica di un atto giudiziario è un momento cruciale nonché essenziale dell’intero procedimento giudiziale.
Quante volte, previa la seguente affermazione “io non ho mai ricevuto nulla”, si chiede ad un professionista "mi è arrivato il pignoramento dello stipendio, pignoramento dei conti, il fermo amministrativo, potevano farlo?! cosa posso fare?
È imperativo sottolineare come un errore nella notifica o la superficiale conoscenza del suo perfezionamento possano condurre l'assistito verso problematiche serie o infondate speranze di salvezza.
La legge stabilisce chiaramente che, una volta espletate le formalità previste, l'atto notificato produce i suoi effetti sostanziali, indipendentemente dalla sua effettiva consegna.
Pertanto, un'analisi tempestiva della documentazione e l'assistenza di un professionista qualificato si rivelano strumenti indispensabili per individuare vizi di notifica e intraprendere azioni legali mirate.
Di regola la notifica è regolata dall’art. 137 c.p.c. che statuisce:
- “Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [disp. att. 47 e ss.].
- L'ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”.
Il successivo art. 138 c.p.c. ci descrive la prima modalità di ricezione degli atti nelle mani del destinatario e stabilisce che:
- “L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
- Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
L’art. 139 c.p.c, ci parla del luogo di effettuazione della notifica e della notifica effettuata nella residenza, nella dimora o nel domicilio a soggetto abilitato ma diverso dal destinatario e, difatti statuisce che:
- “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
- Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda , purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
- In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
- Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
- Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
- Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti
Il procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c. si applica quando non è possibile eseguire la consegna dell'atto direttamente al destinatario né a persone di famiglia o conviventi nella sua residenza, dimora o domicilio e statuisce che:
- “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.”
La notificazione ai sensi dell’art. 141 c.p.c. statuisce che:
- La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
- Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
- La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.
- La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nella elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.
L’art. 142 c.p.c. ci descrive la notifica a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica e statuisce che:
- Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
L’art. 143 c.p.c. ci descrive la notifica nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario e statuisce che:
- Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede].
- Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [disp. att. 49].
- Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Vi consigliamo di verificare prontamente con l'ausilio dei professionisti qualunque atto vi sia stato notificato.
A volte una tempestiva verifica Vi può far vincere un giudizio e/o ridurre i rischi di azioni esecutive sul Vostro patrimonio.
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