NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E TRIBUTARI LE DIFFERENZE TRA IRREPERIBILITA' TEMPORANEA ED ASSOLUTA - ART. 140 C.P.C. E 143 C.P.C.
La notifica degli atti Giudiziari e Tributari differenza e formalità tra irreperibilità temporanea ed assoluta.
Il procedimento di notifica in caso di temporanea assenza del destinatario è disciplinato dell'art. 140 c.p.c., esso si applica quando non è possibile eseguire la consegna dell'atto direttamente al destinatario per temporanea assenza di quest'ultima nonché delle persone di famiglia o conviventi nella sua residenza, dimora o domicilio (altrimenti ci troveremmo in una situazione di notifica ex art. 139 c.p.c.).
L'art. 140 c.p.c. statuisce che:
- “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo art. 139 c.p.c. (nell'indirizzo di residenza e/o nelle mani di persona abilitata), l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.”
Ebbene, la Corte Suprema di Cassazione, ha più volte ribadito un principio inequivocabile, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona sia per il notificante che per il destinatario, solo con la prova l'invio della formale notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare; in mancanza di detto invio e/o prova di tale formalità la notifica è da ritenersi nulla e/o inesistente.
Viceversa, l’art. 143 c.p.c. ci descrive la notifica nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario, ovvero, quando risulta sconosciuto il destinatario all'indirizzo di notifica.
L'art. 143 c.p.c. statuisce che:
- Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede].
- Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [disp. att. 49].
- Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
In questi casi il messo notificatore dopo aver eseguito tutte le formalità del caso, ovvero, anche la visura anagrafica del soggetto (con esito negativo), procede ai fini del perfezionamento della notifica al deposito dell'atto presso la Casa Comunale e pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune, la notifica come descritto al comma 3 del suddetto articolo si perfeziona per il notificante ed il destinatario alla scadenza del 20 giorno successivo al deposito ed alla pubblicazione dell'atto presso la Casa comunale del Comune di residenza.
Ebbene, le similitudini dei suddetti procedimenti di notifica sono molteplici ma le differenze sono essenziali.
La Giurisprudenza di merito in molteplici giudizi ci sta dando ragione, pertanto, Vi consigliamo di verificare, prontamente, con l'ausilio dei professionisti, qualunque atto Vi è stato notificato.
A volte, un'accurata disamina delle notifiche, Vi può far vincere un giudizio e/o ridurre i rischi di azioni esecutive sul patrimonio.
