Avv. Andrea LupoliTutela Consumatori e PMI
La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha modificato radicalmente le modalità e le tempistiche di fatturazione dei servizi essenziali di energia elettrica, gas e servizio idrico.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2020 ha esteso la medesima prescrizione ai contratti di telefonia.
Il principio ispiratore della normativa è la tutela dei consumatori e dei soggetti contrattualmente più deboli contro il rischio di maxi-bollette, conguagli anomali e fatturazioni tardive.
Il cambiamento significativo si è avuto in termini di prescrizione, passata da quinquennale (disciplinata dall’art. 2948 c.c.) a biennale (stabilita all’art. 1, commi 4-10, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Soggetti tutelati
Questa modifica si applica nei rapporti tra:
Utenti domestici cittadini (consumatori) - ditte individuali - microimprese
E
Venditori - Operatori finali dei settori energetici, idrici e telefonici.
Decorrenza applicazione
La riduzione dei termini di prescrizione è entrata in vigore in tre momenti distinti, in base alla tipologia di servizio:
| Settore | Decorrenza della prescrizione biennale |
|---|---|
| Energia Elettrica | Per le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 |
| Gas | Per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019 |
| Acqua e Telefonia | Per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 |
Ebbene, la normativa stabilita dalle Leggi di Bilancio del 2018 e 2020 ha dato potere regolatorio all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ed all’AGCOM (per la telefonia) hanno definito nel dettaglio le modalità di emissione delle bollette, i tempi di fatturazione e gli obblighi informativi imprescindibili a favore dei cittadini (come l'obbligo di evidenziare chiaramente in fattura la presenza di importi prescrivibili).
Si badi bene per le fatture emesse anteriormente alle date indicate in tabella, vige sempre la fatturazione quinquennale.
Tempistiche di emissione della fattura
Energia Elettrica e Gas (TIF) e Servizio Idrico (Delibera ARERA n. 655/2015/R/idr): la regola generale prevede che ciascuna fattura deve essere emessa entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella stessa.
Telefonia: L'AGCOM ha stabilito una cadenza di fatturazione preferibilmente mensile, anche a canoni fissi e anticipati.
Come si calcola la prescrizione e come si interrompe?
La prescrizione biennale si calcola a partire dalla data di scadenza del periodo di consumo addebitato. In caso di emissione nei termini regolamentati (45 giorni Arera o 30 giorni AGCOM), si calcola dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura.
Esempio:
se emessa fattura il 15 Febbraio 2023 per i consumi dal 1.12.2020 al 31.12.2020 la prescrizione è già maturata e quindi va eccepita dall'emissione della fattura;
se emessa fattura il 15 settembre 2022 per i consumi dal 1.12.2020 al 31.12.2020 la prescrizione è parzialmente già maturata e quindi va eccepita per i consumi riguardanti il primo semestre;
se emessa fattura il 15 gennaio 2022, per i consumi dal 1.12.2020 al 31.12.2020 la prescrizione non è maturata e quindi va eccepita dalla scadenza della fattura se l'operatore finale e/o il comune non notifica sollecito bonario e/o atto di messa in mora entro 2 anni dalla scadenza fattura.
In caso di mancato pagamento, l'operatore avvia le procedure di recupero credito inviando solleciti e, successivamente, la formale costituzione in mora tramite Raccomandata A/R o PEC.
Dalla data di notifica “certificata” del sollecito bonario di pagamento e/o dalla messa in mora inizia nuovamente a decorrere il termine di prescrizione biennale della singola e/o di tutte le fatture contenute nell’atto notificato.
Come difendersi? Linee guida.
Se ricevi una fattura di conguaglio, un sollecito o un atto di messa in mora, la procedura corretta prevede tre step fondamentali:
Verifica dei dati: Controllare attentamente il periodo di consumo richiesto, la data di emissione della fattura e la data di scadenza originaria.
Verifica degli atti interruttivi: Accertarsi se e quando siano stati recapitati precedenti solleciti scritti o PEC al proprio indirizzo.
Contestazione formale: Eccepire formalmente la prescrizione per gli importi riferiti a consumi risalenti a più di 2 anni prima, inviando un reclamo/diffida scritto all'operatore energetico, al gestore idrico o alla compagnia telefonica.
Cosa fare in caso di mancato riscontro?
Se l'operatore respinge il reclamo, è necessario attivare la procedura di Conciliazione presso ARERA (Energia elettrica, Gas, Servizio idrico) o AGCOM (telefonia), che rappresenta una condizione di procedibilità per l'azione giudiziale di accertamento negativo del debito.
Infine, in caso di mancato accordo in sede di conciliazione, si procederà con il ricorso giudiziale per far dichiarare l’inesistenza del debito e, ove ne ricorrano i presupposti, richiedere il risarcimento o l'indennizzo per fatturazione illegittima.
⚖️ Nota legale sull'Opposizione a Decreto Ingiuntivo o Ingiunzione Fiscale (solo servizio idrico Enti pubblici): Qualora l'operatore decida di agire direttamente in via giudiziale, notificandoti un decreto ingiuntivo o un’ingiunzione fiscale, l'opposizione va proposta tempestivamente presso il Giudice di Pace o il Tribunale; in quella sede, l'onere di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione graverà, secondo la giurisprudenza, sull'operatore stesso.
Tutelati.
Se hai ricevuto conguagli, maxi-bollette, atti di diffida, messe in mora o ingiunzioni di pagamento per servizi di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, affidati allo Studio Lupoli. Valuteremo la correttezza delle fatture e le anomalie dei contratti di fornitura per identificare la strategia difensiva più efficace e bloccare le richieste illegittime.
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